Chiarimento su strutture temporanee ed amovibili

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Pubblicato in data 31 dicembre 2019

Chiarimento sull’applicazione degli articoli 4-quater del DL 189/2016

Chiarimento sull’applicazione di normative volte all’accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140) ha introdotto disposizioni finalizzate a consentire l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, (nuovo articolo 4-quater del decreto-legge n. 189 del 2016).

Tali disposizioni si applicano limitatamente al territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico;

La suddetta disposizione normativa si applica indistintamente sia ai proprietari residenti che non residenti, in quanto la norma fa riferimento generico agli immobili distrutti o danneggiati. Diversamente il legislatore nella norma avrebbe individuato puntualmente i beneficiari.

 

Decreto legge 189/2016 Art. 4-quater  Strutture abitative temporanee ed amovibili

Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico,

ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all’articolo 4-ter del presente decreto.

Entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.

Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica