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  1. Relazione di sintesi delle proposte di emendamenti al Decreto Legge 189/2016 c.d. Decreto Sisma.
  2. Il contributo per la ricostruzione privata
  3. Cosa devi fare per ottenere i contributi per la tua abitazione?
  4. danni lievi e danni gravi
  5. Il contributo per le attività produttive
  6. Requisiti oggettivi per l’impresa
  7. Cosa devi fare per ottenere i contributi per la tua impresa?
  8. USR Uffici Speciali per la Ricostruzione: cosa fanno
  9. USR Uffici Speciali per la Ricostruzione: dove sono

1) Relazione di sintesi delle proposte di emendamenti al Decreto Legge 189/2016 c.d. Decreto Sisma

Supporto al Coordinamento Comitati Terremoto Centro Italia che sintetizza materiali di diversa provenienza (quindi non solo Bsa, FdD e EdT)

Bozza di testo a cura di Riccardo Bucci che potrebbe essere l’appendice integrativa del vademecum.

Il 28 Maggio 2018 il Consiglio dei Ministri emanava il Decreto Legge 55/2018, l’ennesimo decreto legge modificativo della generale normativa sul sisma del 2016-2017 prevista dal Decreto Legge 189/2016.

A quasi due anni dai devastanti eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016, il Coordinamento dei Comitati di Cratere, con l’aiuto giuridico di Fabbrica dei Diritti, delle Brigate di Solidarietà Attiva, supportate dal Gruppo di ricerca Emidio di Treviri e di tante altre realtà che formano l’eterogeneo mondo associativo e di comitati del cratere sismico, per la prima volta presentava degli emendamenti a tale Decreto Legge.

Gli emendamenti, da un punto di vista giuridico, sono proposte di modifica di un testo di legge che deve essere convertito e approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Tali proposte di modifica vengono studiate dalla Commissione Parlamentare dedicata alla materia di cui si tratta e poi discussi in aula.

Il 19 Luglio 2018 il Decreto Legge 55/2018 veniva definitivamente convertito, non trovando però, tra le modifiche avvenute nel passaggio tra Senato e Camera dei Deputati, il riconoscimento del lavoro dei Comitati di cratere. Ma quali sono le proposte presentate e per le quali, anche oggi, continuiamo batterci?

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A) MODIFICA STRUTTURA ISTITUZIONALE E INSERIMENTO COMITATI

A due anni dal 24 Agosto 2016 i risultati della gestione del post-emergenza sono sotto gli occhi di tutti. Da una gestione sviluppatasi dalla testa alle gambe, con decisioni “calate dall’alto” che non hanno spesso tenuto in considerazione le reali esigenze dei cittadini terremotati del centro Italia, è oggi arrivato il momento di dare una nuova forma alla pesante struttura istituzionale che si è configurata dal 25 Agosto 2016 in poi.

Per tale ragione è stata presentata a più riprese una proposta di modifica all’attuale disciplina normativa, che consentisse di inserire il Coordinamento dei Comitati dei terremotati all’interno dei tavoli istituzionali. Non solo è fondamentale considerare il livello di conoscenza del territorio di cui dispone ogni singolo comitato, ma anche il livello di formazione professionale specifica di tutti i cittadini terremotati che lo compongono. In due annidi totale assenza di un legame tra territorio e decisioni politiche ci troviamo ancora oggi ad affrontare l’emergenza, a due anni di distanza dal primo evento sismico. Creare una connessione con chi quelle terre le vive quotidianamente e, mediante forme di auto-organizzazione, si è costituito a livello assembleare e con una struttura capace di rappresentare le istanze di 106 Comuni sui 14 che costituiscono il cratere sismico, ci sembra necessario.

Per questo la proposta è quella di consentire a delegati del Coordinamento di Cratere di partecipare sia alla Commissione Permanente istituzionalizzata dal Decreto Sisma, sia la costituzione di un tavolo permanente con i rappresentanti del Governo per trattare i problemi denunciati in modo analitico e 

approfondito, piuttosto che continuare a partecipare ad incontri “spot” con rappresentanti del governo che oltre a dare rassicurazioni sembrano incapaci di agire in linea con le problematiche poste dalla cittadinanza.

Per dar seguitoe realizzare effettivamentequanto previsto dall’art. 16, comma 2 del decreto legge 189/2016 e quanto successivamente disciplinato dall’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 36 dell’8Settembre 2017, si propone la costituzione di un elenco regionale delle associazioni e dei comitati rappresentativi delle comunità colpite dagli eventi sismici, alle quali venga data comunicazione obbligatoria da parte del Comitato Istituzionale Regionale sulle convocazioni assembleari (comprensive dell’ordine del giorno) almeno dieci giorni prima delle stesse, di tutti i provvedimenti regionali adottati con la possibilità di produrre osservazioni e/o opposizioni entro 45 giorni non vincolanti ma che dovranno essere obbligatoriamente motivate, possibilità di presentare progetti territoriali(tutti inerenti lefinalità per le quali sono costituiti i Comitati Istituzionali Regionali)ai quali la Commissione Regionale dovrà rispondere con adeguatamotivazione entro 90 giorni dalla recezione dello stesso progetto.

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B) DIFFERENZIAZIONE INTERVENTI IN BASE AI DANNI SUBITI

L’elenco dei Comuni che costituiscono il cosiddetto Cratere Sismico annovera oggi 140 Comuni, ognuno dei quali è composto di tante o poche frazioni. Tali agglomerati urbani rientrano tutti nella stessa identica disciplina normativa. Ad essi, nel senso dei cittadini che ci vivono e che si trovano in determinate situazioni previste dalla legge, sono in modo indifferenziato applicabili tutte le norme previste dall’attuale disciplina legale. Tale scelta di applicare le norme senza differenza tra livello di danni o tra livelli di autosufficienza economica delle varie località sta oggi portando ad effetti decisamente critici ogni processo di ricostruzione e di rilancio economico. Assistiamo, interdetti, all’utilizzo di finanziamenti su tutto il territorio del Cratere Sismico senza differenziazioni in base ai danni subiti o all’effettivo livello economico-lavorativo che ogni zona presenta.

Per tale motivo è stata proposta una generale ristrutturazione del cratere, partendo proprio dal livello di danni subiti dai comuni e dalla loro struttura economico-lavorativa attuale. La proposizione di un cratere diviso in zone rossa, gialla e verde e della consequenziale redistribuzione delle risorse e degli strumenti assistenziali potrà portare a concentrare maggiori risorse lì dove i danni sono più gravi ( 70% > 100% degli edifici danneggiati) per alleggerire, al contrario, tutte le procedure previste per la ricostruzione (spesso ristrutturazione) nei Comuni dove i danni sono invece più limitati (0,1 > 30%) e quindi inseriti in zona verde. Anche per questo motivo ogni futura proroga delle sospensioni dovrà tener conto delle tre zone di cratere. Di fatti, nel caso dovesse essere prorogata la sospensione dei mutui, tale proroga non sarà univoca, ma ci saranno tre proroghe differenziate a seconda delle aree di cratere (prevedendosi un termine minore per i Comuni in zona verde e una sospensione più lunga per quelli in zona Rossa). Allo stesso modo la destinazione delle donazioni potrà essere rivolta prioritariamente agli interventi di sostegno ai Comuni in zona rossa, così come i vantaggi fiscali e gli aiuti alle imprese. Nel caso in cui una azienda in zona verde abbia subito danni che ne hanno reso inagibile l’immobile, ad essa sarà riconosciuta la facoltà di delocalizzare la ricostruzione definitiva in zona rossa. Tale misura viene adottata poiché nei Comuni in fascia verde i danni al tessuto economico-lavorativo sono stati decisamente inferiori a quelli subiti dai Comuni in zona rossa e, quindi, delocalizzare poche aziende nelle zone rosse (conseguentemente facilitando lo sviluppo economico delle zone maggiormente danneggiate) non comporterebbe rilevanti danni ai Comuni in zona verde.

Con la previsione di un reddito di cratere (questo sì strumento indiscriminato e che viene riconosciuto a tutti i terremotati aventi diritto) e con la previsione della totale defiscalizzazione per due anni alle 

aziende, con sede legale e sedeoperativa in zona rossa o gialla, che assumono lavoratori terremotati, potrebbe iniziare un processo di ripopolamento delle zone maggiormente terremotate, magari incentivando investimenti in zona rossa da parte delle aziende con sede legale e sede operativa nei Comuni in zona verde.

ZONE DI CRATERE (Con riferimento ai comuni individuati dall’allegato 1 al D.L. 189/2016):

ZONA VERDE: Comuni con danni rilevati dallo 0,1 % al 30 % degli edifici sia pubblici che privati.

ZONA GIALLA: Comuni con danni rilevati dal 30,1 % al 69,9 % degli edifici sia pubblici che privati.

ZONA ROSSA: Comuni con danni rilevati dal 70,00 % al 100 % degli edifici sia pubblici che privati.

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C) ISTITUZIONE REDDITO DI CRATERE

A quasi due anni dal 24 Agosto 2016 nessuna misura è ancora stata prevista per il reddito dei cittadini terremotati. In molti, oltre alla casa e agli affetti, hanno perso il lavoro a causa del terremoto. L’unico strumento che, ad oggi, ha prodotto un indiretto sostegno al reddito è stato il CAS (Contributo Autonoma Sistemazione), strumento, peraltro, nato con una ben diversa funzione, ossia quella di consentire ai cittadini colpiti dagli eventi sismici di trovare sistemazioni abitative, quali l’affitto.

Tale scelta, magari condivisibile nei primi sei mesi, ha nel lungoperiodo generato una odiosa iniquità. Essendo il CAS uno strumento che non fa distinzione in base al reddito, ha permesso ai cittadini terremotati con reddito elevato di avere un contributo economico in più non necessario, mentre si è rivelato un sostegnoeconomico totalmente insufficiente per molte famiglie prive di reddito.

Da molti studi appare evidente come il primo passaggio necessario per tentare di far risollevare una popolazione colpita da un grave evento sismico sia il lavoro.

Più volte il Governo, in questi due anni, è intervenuto per sostenere le imprese di cratere, con misure spesso confuse e contraddittorie. Tali scelte hanno portato a un utilizzo confuso di grosse quantità di denaro, magari producendo un leggero aumento della “offerta”, ossia della capacità produttiva delle imprese locali che venivano aiutate mediante la sospensione delle imposte o da aiuti economici forfettari. Ma nel sostenere l’offerta non ci si è mai posti il problema di aumentare la “domanda”. Una popolazione priva di reddito e lavoro è una popolazione che non acquista e non rimette in moto l’economia. Per tale motivo è fondamentale ora aiutare chi effettivamente è privo di mezzi di sussistenza.

Con una riduzione effettiva del CAS a strumento che verrà corrisposto unicamente a copertura dell’affitto di chi ha l’immobile inagibile (verranno previste scaglioni per il valore del cas corrisposto a seconda del reddito dichiarato, ovviamente in rapporto inversamente proporzionale), viene introdotto il Reddito di cratere, uno strumento di sostegno al reddito previsto per tutti i cittadini maggiorenni che risiedevano od erano abitualmente dimoranti nel Cratere prima del 24 Agosto 2016.

Il reddito di cratere avrà un valore netto di € 800,00 al mese.

L’ente che gestirà la sua emissionee il controllo sulla legittimità del contributo sarà l’Agenzia per la Coesione Territoriale, competente in virtù del piano per le Strategie delle Aree Interne, la quale con proprio regolamento disciplinerà le modalità di emissione e di controllo dell’istituto, prevedendo, tra l’altro, aumenti reddituali individuali specifici nel caso di presenza nel nucleo familiare del beneficiario 

di soggetti minori o di particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva del beneficiario o del minore di cui lo stesso ha cura.

Il Reddito di Cratere è uno strumento di garanzia reddituale, pertanto ha diritto a tale somma mensile anche il cittadino che con il proprio personale reddito non raggiunge mensilmente la somma di € 800,00 netti al mese. La differenza tra quanto dichiarato e gli 800,00 € verrà corrisposta a titolo di Reddito di Cratere ogni 27 del mese.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, nello svolgimento delle sue attività in virtù del piano per le Strategie delle Aree Interne, con propria contabilità speciale, avrà il compito, oltre che di controllare il rispetto dei criteri previsti per il riconoscimento del Reddito di Cratere al singolo terremotato e alla materiale corresponsione della somma mensile dovuta, di redigere delle Liste dei Beneficiari del Reddito di Cratere. Per la redazione di queste liste è prevista una raccolta di informazioni sulla vita lavorativa del beneficiario al fine di redigere un personale Curriculum Vitae.

Nel generale piano di riorganizzazione delle strutture assistenziali verrà previsto uno spazio dedicato per gli uffici dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con funzioni operative sul reddito e di centri di collocamento lavorativo, diffusi in tutta la zona rossa e gialla, considerate le attuali e preesistenti strutture territoriali. Per la zona verde tali strutture saranno razionalizzate a seconda delle strutture e degli uffici dell’Agenzia per la Coesione Territoriale o dei centri di collocamento già esistenti.

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D) SGRAVI FISCALI PER AZIENDE CHE ASSUMONO TERREMOTATI NEL CRATERE

Al fine di consentire un cambio di rotta proprio nel rilancio dell’attività economico-lavorativa dei territori colpiti dagli eventi sismici, parallelamente all’introduzione del reddito di cratere sono previsti aiuti specifici per le Aziende, anche non aventi lasede legale nel Cratere sismico, ma con sedi operative sul territorio, che assumono cittadini iscritti alle Liste del Reddito di Cratere.

Ogni azienda, avente sede legale o sede operativa in una delle tre zone del Cratere, che assume cittadini terremotatiiscritti nelle Liste del Reddito di Cratere, residenti in una delle tre aree (Verde, Gialla e Rossa) del cratere sismico, avrà una defiscalizzazione completa e una decontribuzione completa per due anni dalla sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato.

Le aziende che dalla zona verde di cratere decideranno di aprire una sede operativa delle proprie attività nella zona gialla avranno accesso a mutui agevolati concessi dallo Stato senza interessi. Tale diritto sarà attivato solo per quelle aziende che operano nei settori economici prevalenti nella zona di destinazione, di cui verrà stesa una lista specifica.

Le aziende che dalla zona verde di cratere decideranno di investire mediante l’apertura di una sede operativa in zona rossa, rilevando attività in zona rossa a rischio liquidazione, mantenendo o riassumendo i lavoratori dipendenti impiegati nell’attività rilevata e ora iscritti nelle Liste del Reddito di Cratere, potranno partecipare alla assegnazione di finanziamenti previsti per la progettazionedi rilancio delle attività delle zone terremotate nel centro Italia, così come disciplinata da un regolamento specifico emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Tale diritto sarà attivato solo per quelle aziende che operano nei settori economiciprevalenti nella zona di destinazione e che siano compatibili con le vocazioni del territorio, di cui verrà stesa una lista specifica.

Per azienda si intende ogni attività imprenditoriale, produttiva, anche libero-professionale.

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E) MORATORIA DECENNALE RIDIMENSIONAMENTO O SMANTELLAMENTO SERVIZI PUBBLICI

In considerazione dei piani di recupero e rilancio delle zone colpite dal sisma viene prevista una moratoria generale sul ridimensionamento o smantellamento di tutti i servizi pubblici interni al cratere.

Pertanto, sarà creata una specifica contabilità speciale, con previsione decennale, per far fronte al sostentamento o per gli investimenti necessari alla continuazione di tutti i servizi pubblici esistenti prima del sisma o per il loro rilancio, nel caso le strutture fornitrici del servizio avessero subito danni dagli eventi sismici avvenuti.

E’ previsto che, in tutti i concorsi pubblici, a parità di punteggio venga data preferenza all’assunzione di cittadini terremotati iscritti alle Liste del Reddito di Cratere e che il primo incarico sia dato, ove possibile, negli Uffici Pubblici posti in una delle tre zone del cratere sismico.

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F) FAMILIARI VITTIME E GENITORI DI BAMBINI VITTIME TERREMOTO

In considerazione del dramma vissuto da tantissime famiglie che hanno subito la perdita di familiari a causa del terremoto del 24 Agosto 2016, ogni azienda che assumerà con contratto a tempo indeterminato un familiare entro il 2 grado di parentela con una vittima del sisma, iscritto alle Liste del Reddito di Cratere, oltre agli strumenti di aiuto alle imprese già previsti, potrà usufruire di un credito bonus di 10.000,00 euro sugli F24 degli altri dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda. A tale somma complessiva si aggiungeranno 1.000,00 euro per ogni dipendente già assunto con contratto a tempo indeterminato dalle Liste del Reddito di Cratere.

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G) ASPETTI PSICOLOGICI

Uno degli elementi più sottovalutati dalla disciplina normativa post-sisma è sicuramente quello connesso al supporto e all’assistenza psicologica alle vittime del sisma. Tale servizio deve essere incentivato mediante la destinazione alle ASL locali di risorse, sia economiche che professionali. In una generale riorganizzazione dei servizi di assistenza alla popolazione colpita dal sisma, la costituzione di centri di servizi polifunzionali diffusi in tutta la zona rossa e gialla, presso le attuali e preesistenti strutture territoriali disponibili. Tali specifici spazi devono essere pensati per il servizio di assistenza psicologica 7 giorni su 7, sostenuti da programmi pluriennali (minimo 4 anni) che considerino non solo la gestione immediata del post-traumatico ma l’avvio di percorsi di assistenza psicologica più a lungo termine. La destinazione di tali fondi, in virtù di una programmazione come sopra delineata, autorizzerà disposizioni normative secondarie regionali, sentito il Ministero per la Salute, per regolamentare questo servizio. 

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H) DELOCALIZZAZIONE FRAZIONI IMPOSSIBILI DA RICOSTRUIRE SULLO STESSO LUOGO

Uno dei maggiori problemi dal punto di visto della progettazione urbana dei nuovi nuclei che sorgeranno a seguito della ricostruzione (sia pubblica che privata) è quello che riguarda la delocalizzazione dei centri abitati. La possibilità di delocalizzare intere porzioni di comunità colpite, se non addiritturainteri Comuni (si pensi ad Arquata del Tronto e alla sua frazione Pescara del Tronto) 

potrebbe generare un paradosso per il quale strutture non lesionate (esito A) o lievemente lesionate (esito B), prima inserite in un complesso sistema urbano, a seguito della ricostruzione delocalizzata potrebbero improvvisamente ritrovarsi isolate nel nulla.

Per poter risolvere questo problema è necessario prevedere che gli Strumenti Urbanistici Attuativi includano delle previsioni anche per gli edifici non danneggiati olievemente danneggiati prevedendo una facoltà per il proprietario di partecipare alla delocalizzazione, magari mediante il trasferimento della proprietà dell’immobile sopravvissuto allo Stato. In tal modo il proprietario potrebbe “seguire” la propria comunità delocalizzata e lo Stato si troverebbe un immobile nella propria disponibilità da utilizzare per finalità collettive (culturali, storico-artistiche, turistiche, ecc.).

Sarà comunque fondamentale far rientrare questa facoltà in tempi brevi tra gli Strumenti Urbanistici Attuativi che attualmente si stanno discutendo in tutti i Comuni. Pertanto è prevista una proroga ulteriore per attivare tale facoltà nella definizione degli Strumenti Urbanistici Attuativi.

Tale scelta è stata operata, nella scrittura degli emendamenti, partendo proprio dal concetto di comunità. Combattere la disgregazione e proteggere la storia e la cultura dei paesi e dei piccoli Comuni del cratere sismico è la base di partenza per procedere a una ricostruzione che si fondi sul recuperodella quotidianità che attraversava le vene di tutte le terre colpite. Generare ulteriori comunità isolate potrebbe rafforzare il già attuale processo di abbandono di quelle terre piuttosto che limitarlo.

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I) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO TRASLOCO E STOCCAGGIO MOBILI ANCHE PER SECONDE CASE L4

Al fine di consentire il mantenimento della popolazione sui territori del Cratere Sismico e nella consapevolezza di una grande presenza di proprietari di seconda casa tra i cittadini colpiti dal terremoto, viene previsto un contributo anche ai proprietari di seconde case con immobili danneggiati di livello L-4 per il trasloco e lo stoccaggio dei beni mobili recuperati tra le macerie. Ogni Regione provvederà a istituire una lista di ditte specializzate nel recupero, trasporto, trasloco e stoccaggio dei beni mobili con sede legale sul cratere sismico. Tale contributo verrà riconosciuto al cittadino che sceglierà tra le aziende inserite in tale lista.

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L) REGOLAMENTAZIONE RAPPORTO CON PROPRIETARI TERRENI OCCUPATI PER COSTRUZIONE SAE

Nella totale mancanza di previsione di alcuna copertura finanziaria per la rimozione delle strutture SAE installate nel cratere e delle ingenti opere di urbanizzazione, realizzate con finalità temporanee, viene previsto un termine, non superiore a 6 mesi, per la quantificazione dei costi di demolizione e smaltimento delle strutture abitative d’emergenza (o eventuale smontaggio al fine di riutilizzo delle stesse) e delle opere di urbanizzazione ad esse connesse. Per i proprietari dei terreni e per il pagamento delle indennità previste per l’occupazione temporanea dei terreni, viene costituita apposita contabilità speciale facente capo al Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore di queste misure ogni Comune avrà l’obbligo di comunicare all’Ufficio Regionale per la ricostruzione l’elenco dei proprietari dei terreni occupati in emergenza, della metratura degli stessi e di una proposta di indennità da liquidarsi.

Tale indennità dovrà intendersi quale indennità di occupazione temporanea di terreno edificabile. Di fatto i terreni occupati temporaneamente, a seguito degli interventi di urbanizzazione e costruzione sugli stessi realizzati, sono da intendersi quali terreni edificabili. A seguito della rimozione dell’urbanizzazione realizzata e delle costruzioni installate, pertanto con il recupero della situazione precedente all’occupazione temporanea, il terreno tornerà ad avere la sua destinazione originaria (agricolo, edificabile, ecc.)

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M) GARANZIA RIMOZIONE TRAMITE FIDEIUSSIONE COPERTA CON IL CAS PER MANUFATTI COSTRUITI DAI TERREMOTATI A PROPRIE SPESE

A tutti i cittadini che hanno costruito o installato autonomamente manufatti abitativi inemergenza, oltre al riconoscimento della legittimità degli stessi manufatti a seguito della richiesta di contributo per la ricostruzione dell’immobile danneggiato, continuerà ad essere corrisposto il CAS fino a quando le spese documentabili di costruzione, installazione o affitto del manufatto non saranno interamente coperte. Il CAS sarà corrisposto in misura uguale alla fideiussione o alla garanzia sottoscritta dal proprietario del manufatto per la demolizione dello stesso a ricostruzione avvenuta.

In talmodo le spese occorse od occorrende, in capo al terremotato, saranno interamente assicurate dallo Stato. Tale scelta appare doverosa, anche in considerazione del fatto che i cittadini che si sono auto-organizzati, oltre a rimanere nel territorio colpito, non hanno usufruito della costruzione di SAE o non hanno gravato ulteriormente le Regioni con l’acquisto di immobili invenduti da destinarsi ai terremotati.

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N) AZIONI ATTE A RIPOPOLARE AREE COLPITE DAL SISMA

Con specifico riferimento alla zona rossa e alla zona gialla del Cratere Sismico, per portare avanti l’opera di ripopolamento delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, è previsto che per l’acquisto di una seconda casa tra quelle poste in vendita, verrà applicata l’Imposta Municipale Unica come se fosse una prima casa.

Nel caso di acquisto di una prima casa in uno dei comuni della zona rossa, il proprietario acquirente potrà beneficiare di tutti gli strumenti previsti dalle liste di redditodi cratere (defiscalizzazione delle aziende che lo assumono, inserimentonelle liste di collocamento per l’assunzione) pur non avendo diritto al riconoscimento della indennità reddituale mensile definita “reddito di cratere”. A parità di richieste per l’assunzione da parte di un’azienda avrà comunque priorità l’assunzione del cittadino terremotato nei confronti del cittadino trasferito.

Tale diritto (iscrizione alle liste di reddito di cratere senza diritto al contributo) è previsto anche per chi decide di trasferirsi nel cratere in zona gialla e in zona rossa con contratto di affitto o trasformando la seconda casa in prima casa. Il contratto di affitto dovrà essere allegato alla richiesta di iscrizione alle liste.

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O) DETASSAZIONE FISSA

È prevista, per tutti i cittadini che hanno richiesto il contributo per la ricostruzione pesante della prima casa o della propria impresa, una detassazione fissa a seconda della zona ove gli immobili da ricostruire o ristrutturare sono situati.

È prevista una riduzione del 30 % per i cittadini aventi l’immobile sito in zona verde.

È prevista una riduzione del 50 % per i cittadini aventi l’immobile sito in zona gialla.

È prevista una riduzione del 70 % per i cittadini aventi l’immobile sito in zona rossa.

Tali riduzioni saranno immediatamente applicate a tutto le somme derivanti da tassazioni, imposte, canoni o mutui attualmente sospese e che dovranno essere corrisposte secondo le modalità già previste dalla legge.

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2) Il contributo per la ricostruzione privata

Può essere pari al 100% nei casi di inagibilità in seguito ai terremoti 2016/2017 del centro Italia di:

  • Abitazione principale (prima casa) dentro e fuori il cratere;
  • Abitazione non principale (seconda casa) dentro il cratere;
  • Abitazione non principale (seconda casa) fuori dal cratere, purchО all’interno di centri storici o borghi caratteristici.

Può essere pari al 50% nel caso di inagibilità in seguito ai terremoti 2016/2017 del centro italia di:

  • Abitazione non principale (seconda casa) fuori dal cratere, fuori dai centri storici e fuori dai borghi caratteristici.

Ne hai diritto se il tuo immobile è stato danneggiato lievemente o gravemente dal sisma. Se sei il proprietario/usufruttuario/familiare/titolare di diritti reali di godimento di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma che risultavano:

  • Adibite ad abitazione;
  • Concesse in locazione con contratto di affitto;
  • Concesse in comodato;
  • Adibite ad attivitИ di impresa;
  • Seconde case.
È IMPORTANTE SAPERE CHE:
Il proprietario non deve anticipare alcuna spesa.


Requisiti oggettivi*

  • Scheda Aedes** compilata dalle squadre della Protezione Civile con esito di inagibilità;
  • Ordinanza sindacale di inagibilitИ (da produrre prima del rilascio del decreto di concessione del contributo solo per i cosiddetti “danni lievi”).

Oppure

  • Scheda Fast con esito di non utilizzabilità;
  • Scheda Aedes** con esito di inagibilità compilata dal tecnico privato entro il 31 marzo 2018;
  • Ordinanza sindacale di inagibilità (da produrre prima del rilascio del decreto di concessione del contributo solo per i cosiddetti “danni lievi”).
È IMPORTANTE SAPERE CHE:
L’intervento deve essere unico per l’intero edificio
Quindi se la tua abitazione П parte di un immobile più grande (ad esempio condominio) deve essere presentata una sola domanda di contributo.


* Se hai eseguito e già concluso interventi prima dell’entrata in vigore del D.L. 189/2016 potrai accedere ai contributi secondo modalità previste all’art. 4-bis dell’ord. 4/2016 e s.m.i. presentando richiesta di contributo entro il 30 aprile 2018. Inoltre per gli interventi per immediate esigenze abitative per immobili distrutti o gravemente danneggiati, eseguiti tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, puoi inviare comunicazione al tuo Comune entro il 31 gennaio 2018, a patto che l’intervento sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e contestualmente presentare richiesta di contributo per la ricostruzione dell’immobile danneggiato. In questo modo potrai rimanere all’interno della struttura provvisoria fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione del tuo immobile, rinunciando al contributo di autonoma sistemazione.

** È una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi. Naturalmente, se a seguito di rilievo del danno con scheda Aedes l’immobile risulta invece agibile non puoi accedere ai contributi per la ricostruzione. La scheda Aedes con esito di inagibilità è obbligatoria per accedere ai contributi di ricostruzione, ma non attesta il livello di danno dell’immobile, per fare ciò devi incaricare un tecnico.

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3) Cosa devi fare per ottenere i contributi per la tua abitazione?

I) Devi dare l’incarico a un professionista*

  • Abilitato;
  • Iscritto all’Elenco Speciale (Art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.).

Il professionista deve:

  • Attestare il livello di danno in base a quanto definito dalle Ordinanze del Commissario. In particolare, deve periziare il livello di danno dell’immobile, se lievegrave;
  • Progettare l’intervento da realizzare per ripristinare l’immobile.

II) Devi scegliere una banca convenzionata
Tutte le banche convenzionate sono rese note sul sito internet dell’Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it), dove troverai un elenco delle banche aderenti alla Convenzione ABI-CDP “Plafond Sisma Centro Italia”, che possono erogare i finanziamenti agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

III) Devi presentare la domanda di contributo
A compilare la domanda deve essere il tecnico incaricato che la presenterà all’Ufficio Speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica MUDE.

Potrai cominciare i lavori solo dopo che, a seguito della presentazione della domanda, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione avrà riconosciuto il contributo che ti spetta (il professionista può, prima della redazione del progetto, presentare apposita istanza all’USR territorialmente competente, per accertare preventivamente il livello operativo al fine di definire il contributo massimo concedibile).

Per i danni lievi, invece, la sola richiesta di contributo già vale come titolo abilitativo edilizio.
È possibile iniziare subito i lavori solo nei casi previsti dall’art. 8 del D.L.189/2016.

I cittadini possono richiedere anche il contributo per il trasloco ed il deposito temporaneo dei mobili a condizione che l’abitazione sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità totale.

* Per ogni edificio il proprietario (o i proprietari congiuntamente) affidano l’incarico ad un unico professionista.

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4) Danni lievi e danni gravi

Ordinanza Tipologia di
intervento
Termine
presentazione
domanda
Fine
lavori
Danno
lieve
n. 4/2016
n. 8/2016
Riparazione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo temporaneamente inagibili 30/04/2018 6 mesi +
2 mesi
(Eventuale proroga)
Danno
grave
n. 19/207 Ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti 31/10/2018 24 mesi
È IMPORTANTE SAPERE CHE:
La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi П compiuta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre imprese iscritte nell’Anagrafe (Art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.), intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, a seguito dell’approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.

 

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